Un regime particolare in materia formativa nelle tematiche di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro è il percorso formativo per dirigenti e per i preposti (capo reparto, capo squadra, capo cantiere, ecc.). Per i preposti la durata minima dei moduli per la formazione aggiuntiva è di almeno 8 ore, per i dirigenti la durata minima sale a 16 ore. Per entrambe le categorie la presenza ai corsi deve essere almeno del 90%.
A disciplinare la formazione dei dirigenti e dei preposti è il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008: ”7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Aggiornamento della formazione: 6 ore ogni 5 anni. Sia per i dirigenti che per i preposti la formazione effettuata inizialmente comporta in successiva fase la necessità di un aggiornamento quinquennale con una formazione di durata di almeno 6 ore per tutti i macrosettori di rischio Ateco.
La formazione particolare aggiuntiva per i preposti: durata minima di 8 ore
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito che la formazione dei preposti (capo reparto, capo squadra, ecc.) deve comprendere anche quella prevista per i lavoratori, integrata da una formazione aggiuntiva in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla durata minima di 8 ore, qualunque sia il codice Ateco. Gli argomenti da trattare nei corsi di formazione sono quelli elencati nei punto del comma 7 sopra descritto.
L’Accordo del 21 dicembre 2011, al punto 5, tratta il contenuto della formazione dei preposti: “I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. I primi 5 punti in elenco possono essere oggetto di formazione in modalità e-learning.
La formazione dei dirigenti della durata di 16 ore
L’accordo Stato-Regioni stabilisce che il percorso formativo dei dirigenti deve avere una durata minima di 16 ore e che il percorso formativo deve essere basato su 4 moduli, che ora dettagliamo.
Modulo 1 – giuridico-normativo. La formazione riguarda i seguenti argomenti: sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza. La formazione riguarda i seguenti argomenti: modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/08); gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.c
Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi. Questo modulo forma il dirigente sui seguenti argomenti: criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La formazione del dirigente riguardo questo modulo sarà effettuata sui seguenti argomenti: competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La durata minima della formazione per i dirigenti, come detto, è di 16 ore. L’accordo dice: “Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi, anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Anche in questo caso è obbligatoria la frequenza: “Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo”.